I vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto abbiano illegittimamente impedito al cittadino di opporre alla Pubblica Amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli o l’insussistenza dello stesso o la propria estraneità soggettiva al fatto pur oggettivamente verificatosi o, comunque, qualsivoglia utile difesa inerente alla contestazione. Rimane invece irrilevante l’impugnazione del vizio formale ove attraverso di essa non siano fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che a causa di esso sia stato impedito l’esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento.
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