Attività di autoriparazione, chiarimenti in materia

Maurizio Marchi 26 Luglio 2012
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Il quesito riguarda l’attività itinerante in materia di autoriparazione che, come chiarito dalla prassi amministrativa in materia era limitato agli interventi di emergenza.  Come dire:  non è consentito, come attività ordinaria, recarsi “di casa in casa” su chiamata per esercitare attività di riparazione autoveicoli.

 

In particolare il quesito presentato al Ministero dello Sviluppo Economico rendeva a capire se era da considerarsi “emergenza” la sostituzione del vetro “parabrezza”.

 

Il Ministero, con circolare numero 3653 del 2 luglio 2012 ha precisato che “Limitatamente ai profili della questione di propria competenza e in aderenza ai principi informatori della L. n. 122/1992, e successive modifiche e integrazioni, questa Direzione ritiene, in linea generale, che gli interventi di ripristino di componenti particolari dei veicoli a motore che non richiedano per la loro esecuzione l’uso di attrezzature complesse possano essere effettuati in luoghi diversi dai locali di officina.

 

Rimangono tuttavia ineludibili, a parere della scrivente, gli obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Conseguentemente, gli interventi compiuti al di fuori dei locali di officina, da eseguirsi, quale ne sia la loro natura, sempre da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente con riguardo particolare allo smaltimento dei rifiuti.”.”

 

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