La materia dell’utilizzazione nel procedimento penale, al fine della prova del reato, delle registrazioni effettuate da una telecamera, è stata esaminata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione (1). Prima di affrontare la questione specifica, occorre procedere ad una considerazione di carattere generale. In virtù della ormai vastissima diffusione di tali strumenti sul territorio, della loro ritenuta efficacia anche al fine dell’aumento della percezione della sicurezza nei cittadini e delle implicazioni che comunque coinvolgono il versante della riservatezza delle persone, stupisce che il rapporto tra le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza e la loro utilizzabilità nel processo penale manchi di una regolamentazione specifica da parte del legislatore. A testimonianza dell’esistenza di una vera e propria lacuna nel nostro ordinamento, non sono direttamente disciplinate, in particolare, le modalità di acquisizione delle riprese (discriminando a seconda della natura dei luoghi ove vengono effettuate) e la loro utilizzazione al fine della prova. Sono, pertanto, inevitabili incertezze da parte della giurisprudenza ed interpretazioni discutibili, come quella che ha originato il ricorso in esame. In ogni caso, la parte maggioritaria delle pronunce in materia, facendo riferimento all’articolo 234 del codice di procedura penale che, al comma 1, consente “l’acquisizione di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”, ritiene che le riprese video vadano classificate come “documenti”, in quanto tali valutabili al fine della formazione del libero convincimento del giudice in ordine alla colpevolezza dell’imputato(2). Questa considerazione vale, naturalmente a maggior ragione, anche nei casi in cui le riprese siano state disposte ed effettuate nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria. Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza(3), le riprese dei luoghi pubblici vanno inquadrate tra le prove atipiche di cui all’articolo 189 del codice di rito, ove, lasciando spazio alla discrezionalità del giudice, si prevede che “quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona”. Venendo al caso ricordato all’inizio, il ricorso era stato presentato dal procuratore presso il Tribunale di Latina ed era indirizzato contro una sentenza del Giudice di pace della città laziale. Questa aveva assolto, facendo ricorso alle argomentazioni contenute in un’articolata pronuncia delle Sezioni unite(4), l’imputato dal reato di danneggiamento la prova del quale era fornita dalle riprese di un sistema di videosorveglianza installato all’interno di un condominio. Nel precedente citato, le Sezioni unite avevano, in realtà, affrontato la questione dell’utilizzazione delle riprese visive nell’ambito costituito dai camerini di un locale pubblico. Questo, se anche non poteva essere considerato domicilio secondo la nozione accolta dalla costituzione nell’articolo 14 (dal momento che tale concetto, secondo la Suprema Corte, individua un rapporto tra una persona ed un luogo, generalmente chiuso, ove si svolge la vita privata sottraendo chi lo occupa alle ingerenze esterne e garantendogli una riservatezza che giustifica la tutela indipendentemente dalla presenza fisica), costituiva, comunque, un ambiente nel quale si svolgevano attività destinate a rimanere riservate. Nel caso specifico, oltretutto, si trattava, di indagini di polizia giudiziaria, rispetto alle quali le modalità intrusive adottate avrebbero richiesto un congruo provvedimento giustificativo, in concreto mancante. Secondo il Giudice di pace di Latina le riprese video di comportamenti privi di carattere comunicativo, come tali non sottoposte alla disciplina dettata dagli articoli 266 e seguenti del c.p.p. in ordine ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni, non possono essere eseguite all’interno del “domicilio”, in quanto sarebbero lesive delle garanzie previste dall’articolo 14 della costituzione. Ne consegue che la legge ne vieterebbe l’acquisizione ed utilizzazione nel processo, . La Suprema Corte ha, peraltro, annullato la sentenza impugnata rinviandola al Giudice di pace. E’ stata, infatti, rilevata la sostanziale differenza tra il caso esaminato dalle Sezioni Unite nel 2006 e quello più recente, dal momento che la precedente sentenza si riferiva “a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall’autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell’ambito di spazi domiciliari”. In relazione a quanto si accennava sopra a proposito della classificazione della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che le videoregistrazioni vanno considerate prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’articolo 234 del codice. Ma un’altra affermazione contenuta nella sentenza in esame deve essere sottolineata. Viene rilevato, infatti, che in fattispecie del genere risulta irrilevante il rispetto delle istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non può essere considerata ostacolo all’esercizio dell’azione penale. Al riguardo si è di recente e più diffusamente espressa la medesima sezione della Cassazione (5). In quella occasione era stata sollevata l’eccezione di inutilizzabilità dei filmati ricavati dall’impianto di videosorveglianza installato all’esterno del negozio della persona offesa, rilevando che le riprese erano state effettuate in violazione della normativa sulla riservatezza. Anche in quel caso il ricorrente sosteneva trattarsi di prova acquisita in maniera illegittima, che non avrebbe potuto essere utilizzata nel processo, ai sensi dell’articolo 191 del codice di rito. Ritenendo infondata tale censura, la Suprema Corte ha ricordato che l’articolo 234 del codice consente l’acquisizione delle prove documentali. Di conseguenza, le videoregistrazioni dell’impianto di sorveglianza apposto dalla persona offesa all’esterno del negozio non possono essere considerate prove illegittimamente acquisite, trattandosi di prove di cui viene espressamente consentita l’acquisizione. In un contesto simile, concludono i giudici, “è del tutto irrilevante che le registrazioni siano state effettuate, in conformità o meno, delle istruzioni del Garante per la Protezione dei dati personali, non costituendo la disciplina sulla privacy sbarramento all’esercizio dell’azione penale. Del resto, con riferimento alle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, questa Corte ha avuto modo di statuire che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all’edificio e aventi per oggetto l’inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell’abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza (…), ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l’uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell’autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria”(6).
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(1) Cass. pen., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 28554. (2) Ad esempio Cass. pen., Sez. V, 30 novembre 2004, n. 46307. (3) Si veda Cass. pen., Sez. IV, 15 giugno 2000, n. 7063. (4) Si tratta di Cass. pen, Sez. unite, 28 luglio 2006, n. 26795. (5)Cass. pen., Sez. II, 12 febbraio 2013, n. 6812. (6) La sentenza richiamata è Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2012 n. 10697