Cartello pubblicitario e permesso di costruire

Maurizio Marchi 30 Luglio 2012
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La battaglia tra organi deputati al controllo ed imprese pubblicitarie, che spesso confidano  nella lunghezza burocratica per pubblicizzare comunque il prodotto del cliente, pagando poi una sanzione di importo ben inferiore al compenso percepito non conosce sosta. In fondo, per le imprese pubblicitarie, quello che importa è, pur in previsione di verbali e sanzioni, lasciare il cartello pubblicitario installato il più possibile.

Dopo la sentenza di Cassazione penale sez. III – sentenza 18.06.2012 n. 24086 le cose potrebbero farsi più difficoltose.

La sentenza in questione ha infatti precisato che devono essere …(omissis)… ricomprese nella nozione di costruzione tutte le opere che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile e che, in particolare, anche la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale (Sez. 3, n. 5328 del 15/01/2004 Rv. 227402)….(omissis)…

I ricorrenti, invece, avevano imbastito la loro difesa cercando di convincere l’organo giudicante che ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla disciplina in tema di costruzioni in zone sismiche, le norme dettate dagli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma solo alle opere edili in senso stretto, ossia alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale con cui vengono realizzate.

Di parere opposto invece la Suprema Corte secondo la quale qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

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