L’articolo 213, codice della strada, disciplina le modalità operative per applicare la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato all’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa da parte della competente Autorità, nelle ipotesi in cui il codice della strada preveda tale sanzione accessoria.
Innanzitutto, dell’applicazione del sequestro amministrativo deve esserne fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione accertata.
Per quanto riguarda il veicolo, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente di esso, o altro soggetto obbligato in solido di quelli indicati all’articolo 196, codice della strada, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità (e che non sia soggetto a pubblico passaggio) o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale (a meno che oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo sia un ciclomotore o un motociclo, per cui non è possibile l’affidamento all’interessato)…
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