Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale.  Cassazione, sez. IV penale, 17/1/2013, n. 2568

25 Marzo 2013
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Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale.

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