La responsabilità nel reato di omicidio colposo per incidente stradale

Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III Pen.) 17  maggio 2024 n. 19635

28 Giugno 2024
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Con la sentenza n. 19635 del 17 maggio 2024, la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, ha chiarito che, in materia di reati colposi omissivi, la responsabilità penale impone di verificare in concreto la violazione della regola cautelare e la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso. In caso di omicidio colposo per incidente stradale, il rispetto del limite massimo di velocità non esclude la responsabilità del conducente se l’evento è riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dagli articoli 141 e 142 del codice della strada, che impongono di adeguare la velocità alle condizioni della strada, del traffico e del veicolo. Il principio dell’affidamento trova temperamento nel principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché ragionevolmente prevedibile.

Indice

La responsabilità del conducente nel contesto di un incidente stradale


La Corte ha esaminato un caso di omicidio colposo derivante da un incidente in cui un autoarticolato e un autocarro si sono scontrati, provocando la morte di uno dei conducenti.

La Corte ha ribadito che la responsabilità penale in questi casi non può essere determinata automaticamente dalla posizione di garanzia del soggetto coinvolto, ma richiede una verifica concreta della violazione della regola cautelare. In particolare, si è sottolineato che il conducente di un veicolo deve sempre adeguare la propria velocità alle condizioni specifiche della strada e del traffico, indipendentemente dal rispetto dei limiti di velocità imposti.

La Corte ha rilevato che il conducente dell’autoarticolato, sebbene rispettasse formalmente il limite di velocità, non aveva adeguato la velocità alle condizioni specifiche della strada e del veicolo, contribuendo così alla concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava a prevenire. Questo principio è stato riaffermato attraverso il richiamo alla giurisprudenza consolidata che stabilisce che il rispetto del limite di velocità non esclude la responsabilità del conducente qualora l’evento dannoso sia riconducibile alla violazione delle regole di condotta imposte dagli articoli 141 e 142 del Codice della Strada.

Il principio dell’affidamento e la prevedibilità dei comportamenti altrui


Un altro punto cruciale della sentenza riguarda il principio dell’affidamento, secondo cui ogni utente della strada può fare affidamento sul fatto che gli altri utenti rispettino le norme di circolazione. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che questo principio trova un temperamento nel principio opposto secondo cui l’utente della strada è responsabile anche per il comportamento imprudente altrui, purché tale comportamento sia ragionevolmente prevedibile.

In questo caso, la Corte ha ritenuto che il conducente dell’autoarticolato avrebbe dovuto prevedere la possibilità di comportamenti imprudenti da parte degli altri utenti della strada, in considerazione delle specifiche condizioni della strada e del veicolo.

La Corte ha quindi concluso che il conducente non solo non aveva rispettato le regole di condotta, ma aveva anche mancato di prevedere ragionevolmente il comportamento imprudente altrui, contribuendo così all’incidente mortale.

La giurisprudenza collegata


La sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale consolidato che pone l’accento sull’importanza delle regole cautelari nella determinazione della responsabilità penale nei reati colposi. In particolare, la Corte ha richiamato precedenti sentenze che stabiliscono che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta automaticamente un addebito di responsabilità colposa, ma richiede la verifica concreta della violazione della regola cautelare e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso.

La sentenza n. 7093 del 27 gennaio 2021, ha confermato la responsabilità per omicidio colposo del conducente che, pur viaggiando a velocità moderata, aveva omesso di adeguare la propria condotta alle condizioni meteorologiche avverse e alla ridotta visibilità, non avvistando per tempo un pedone.

Allo stesso modo, la sentenza n. 25552 del 23 maggio 2017, ha affermato che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo conto delle eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili.

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