A quanto pare è sempre attuale la questione delle maggiorazioni che accompagnano (debbono accompagnare?) la iscrizione a ruolo dei crediti da impagate sanzioni per violazione del Codice della Strada: recentissima è la pronuncia di merito in epigrafe che le dichiara non dovute in caso di sanzione irrogata con verbale (e non con ordinanza-ingiunzione), così, diffusamente, motivando:
“… in ipotesi di mancato pagamento della sanzione ridotta nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 203 n. 3 C.d.s. il verbale costituisce titolo esecutivo per il pagamento di una sanzione pari alla metà del massimo previsto per la violazione contestata. Nella fattispecie seppur non in contestazione tale importo non coincide. Relativamente alla maggiorazione applicata ai sensi dell’art. 27 L. 689/81 si osserva che la S.C. con sentenza del 16.2.2007 n. 3701 ha sancito per una fattispecie analoga l’inapplicabilità delle maggiorazioni semestrali del 10% rilevando che tale procedura si applichi soltanto all’ipotesi di ordinanza ingiunzione ed in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto giacché in ipotesi di mancato ricorso è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale…
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