Proprio così. Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno che con Circolare del 14/2/2013 prot. 300/A/1319/13/101/20/21/7 (Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – Tacito rinnovo delle polizze assicurative) ha precisato che nei primi 15 gg successivi alla scadenza indicata sul contrassegno, non ricorre la violazione di cui all’articolo 180 e/o 181 cds a condizione, ovviamente, siano esibiti contrassegno e certificato scaduti da non oltre 15 gg.
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