Le modalità di estinzione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del c.d.s. attraverso il pagamento delle medesime è disciplinato dagli articoli 201, 202 e 203, codice della strada.
In particolare, l’articolo 201, comma 4, prescrive che a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria debbano essere poste anche le spese di accertamento e di notificazione della violazione.
L’articolo 203, comma 3, codice della strada, precisa che “Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”…
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