Va rilevata l’insussistenza della postulata differenza tra rotatorie ed incroci a raso, in quanto va ritenuto che la rotatoria sia una tipologia particolare di intersezione stradale a raso, cioè un’area comune a più strade organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse. A tal riguardo, il Collegio ha ritenuto di non dover dissentire dai pareri, espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente a disciplinare mediante regolamenti di attuazione la materia, allegati alla memoria dell’Amministrazione secondo cui “le rotatorie, anche se non vengono definite nel nuovo Codice della Strada, altro non sono che delle intersezioni a raso e pertanto normate dal disposto dell’art. 51, co. 3-4, Regolamento di esecuzione e d’attuazione, per cui si ritiene non sia possibile installare mezzi pubblicitari sulle rotatorie sia fuori che all’interno di un centro abitato” (parere prot. n. 4583, del 12/9/2011 allegato n.1).
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