Il Garante, pur riconoscendo la necessità di acquisire documentazione foto/video per accertare infrazioni al codice della strada (ma il principio per analogia è applicabile anche alle riprese video per scoprire chi abbandona rifiuti), precisa diverse cose importanti.
Alcune, già ribadite dallo stesso Garante da anni, come per esempio la necessità di distruggere le prove foto/video a procedimento sanzionatorio esaurito, oppure l’obbligo di mascherare i passeggeri prima di rendere visibile la foto all’obbligato in solido oppure, ancora, il divieto di riprese frontali.
Ora, col Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 13/12/2012 n. 408 (Vietato riportare nella documentazione fotografica comprovante violazioni in materia di circolazione stradale immagini di soggetti non coinvolti – 13 dicembre 2012) precisa che è necessario “mascherare la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardante i soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo all’atto della relativa ostensione agli autori delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale”.
Afferma inoltre che a chi dovesse ricevere erroneamente prove foto/video irregolari è vietato “ogni eventuale trattamento dei dati personali riguardanti i soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo, contenuti nella documentazione fotografica comprovante l’avvenuta violazione da parte sua delle disposizioni in materia di circolazione stradale, in ragione dell’inutilizzabilità dei predetti dati personali derivante dall’illecita comunicazione di tale documentazione fotografica”.
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