Al di là della prima eccezione di tardività, correttamente rigettata dal giudice che ha ritenuto la notifica della sentenza effettuata direttamente dal comune a mezzo raccomandata non idonea a far decorrere il termine breve per l’appello (e in tal senso mi ero espresso in commenti precedenti, ritenendo comunque che tale notifica rispondesse però alle specifiche esigenze previste dall’articolo 204-bis prima e dall’articolo 7 del dlgs 150/11, di sollecitare il pagamento e di indicarne le modalità), tutte le doglianze del ricorrente sono state respinte con richiamo a principi già noti a tutti per un consolidato indirizzo dei giudici di legittimità…
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