L’articolo 186, codice della strada, come è noto, punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica.
La norma prevede dettagliatamente le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.
Ai commi 3, 4, e 5, il Legislatore, infatti, spiega agli organi di polizia stradale le modalità con le quali accertare il reato: si specifica che la violazione può essere tecnicamente accertata esclusivamente secondo le suddette modalità, anche se il giudice potrà accertare il reato in base al suo libero convincimento, e quindi, anche sulla scorta dei soli sintomi verificati dagli agenti operanti (c.d. accertamento sintomatico).
E, quindi, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti con l’apparecchiatura (etilometro), gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (c.d. pre-test)…
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