Sull’argomento è intervenuto il MIT con Parere 15/1/2013, prot. n. 370 nel quale si legge che il mancato pagamento configurerebbe solo inadempimento contrattuale con possibilità di recupero ed applicazione eventuale di penale fissata da regolamento comunale.
Premesso che il MIT non è né organo di coordinamento delle forze di polizia a competenza stradale (artt. 11 e 12 cds), né organo giurisprudenziale, il parere in questione contrasta nettamente con quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile sez. VI 9/1/2012 n. 30 (secondo la quale la mancata esposizione del cosiddetto “grattino” configura violazione ex art. 157/6 cds), sia con quanto precisato dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 19/9/2012 n. 888, secondo la quale il mancato pagamento del corrispettivo per la sosta configura violazione al codice della strada ed inoltre non è consentito prevedere una sorta di regolarizzazione per il tardivo pagamento.
La Corte dei Conti, pertanto, nell’ipotesi di mancata applicazione della sanzione del codice della strada, anche nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo della sosta sia stato regolarizzato in seguito, riconosce la responsabilità contabile a carico di chi ha omesso di sanzionare.
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