Il caso: un ricorrente lamenta l’insussistenza della violazione ascrittagli a seguito dei rilievi del sinistro in cui è incorso, sostenendo di aver rispettato l’obbligo di cedere la precedenza provenendo da luogo non soggetto da pubblico passaggio e che la responsabilità del sinistro sarebbe da imputarsi completamente alla condotta di controparte che, procedendo contromano, andava ad urtarlo quando ormai si era immesso nella strada pubblica favorita dalla precedenza e si trovava sull’isola spartitraffico. Il ricorrente si difendeva, quindi, sostenendo che non sarebbe stato certo obbligato a dare la precedenza ai veicoli nella situazione posta in essere dall’altro coinvolto nel sinistro, in quanto per le comuni ragioni di buon senso nessuno si aspetta di vedere veicoli provenire in contromano…
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