Come si ricorderà, la nuova normativa sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio scorso (anzi dal 2 febbraio scorso visto che le modifiche e correzioni entrarono in vigore, con non pochi problemi con un paio di settimane di ritardo), introdusse, dopo un periodo transitorio, la soppressione materiale del “documento CQC” che, almeno per le patenti italiane, sarà sostituito con l’indicazione, sul retro della patente di guida, dal codice unionale “95”. Ma non è su questo che si vuole attirare l’attenzione.
Come si ricorderà, la precedente normativa sulla CQC, in fase di rilascio per titoli a favore di chi aveva determinati requisiti alla data del 9 settembre 2008 (patente di categoria D + KD), aveva creato non pochi problemi in quanto, mentre il KD comprendeva il KB, non altrettanto avveniva col CQC D che non comprendeva il KB. Gioco di parole a parte, all’effetto pratico, chi titolare di KD (ed ovviamente patente D) al 9 settembre 2008 che, in fase di richiesta della CQC D avesse dimenticato di richiedere anche un distinto documento KB, di fatto poteva condurre a titolo professionale veicoli di categoria D ma non di categoria B (per i quali poteva condurre solo quelli a titolo privato).
Ora, invece, con l’articolo 1 comma 4 del Decreto in questione, si precisa che “Fermo restando il limite anagrafico di cui all’art. 115, comma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in se’ il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.”
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