Infatti, continua la Cassazione Civile, con “ l’espressione “persona di famiglia” adoperata dall’art. 139 c.p.c. (applicabile alla notifica degli avvisi di accertamento) va intesa nel senso più ampio, considerato che la stessa norma annovera tra coloro che possono essere destinatari della notifica perfino il portiere ed il vicino di casa che accetti di riceverla (Cass. 615/95). Tale espressione ricomprende, dunque, qualsiasi familiare (anche la matrigna) la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, essendo determinata da ragioni di, sia pure temporanea, convivenza con il destinatario della notifica; situazione, questa, che può essere presunta sulla base dello stesso fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare (Cass. 24852/06).
Deve considerarsi, invero, che è proprio, e soltanto, il vincolo di parentela o di affinità – a prescindere dall’ulteriore requisito della stabile convivenza, peraltro neppure menzionato espressamente dalla norma dell’art. 139 c.p.c. – a giustificare la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario di esso.
Di conseguenza, mentre la menzionata disposizione dell’art. 139 c.p.c., non impone affatto all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla persona che riceva l’atto (Cass. 6953/06, 322/07, 8306/11), resta a carico di colui che assume di non avere ricevuto l’atto l’onere di provare in concreto la mera occasionalità della presenza, nella propria residenza o domicilio, di detta persona, non essendo sufficiente – all’uopo – la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (Cass. 23368/06, 6953/06, 21362/10)”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento