Tizio, si oppose alla sentenza con la quale il Tribunale di Torino l’aveva riconosciuto responsabile per due episodi per gli articoli 479 e 491 bis codice penale, mentre per un altro episodio per falso materiale in atto pubblico informatico previsto dagli articoli 476 e 491 codice penale.
La Cassazione (Cassazione penale sez. V sentenza 18.03.2013 n. 12576), ritenendo che la nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti c.d. interni, ha ritenuto che l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione debba essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (articoli 476 e 479 cod.pen.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (v. Cass. Sez. V 18 giugno 2001 n. 32812, Sez. V 27 gennaio 2005 n. 11930 e Sez. V 21 settembre 2005 n. 45313).
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