Il Tribunale di Prato respinge l’appello confermando che se il giudice non determina l’entità della sanzione riducendola al minimo edittale e si limita a respingere il ricorso, il ricorrente deve pagare non il minimo edittale, ma la metà del massimo, come più volte sostenuto in questo servizio
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Commento alla sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Civ.) 14 marzo 2025, n. 6892
giuseppe carmagnini
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