Gli errori tipici commessi durante il rilevamento dei sinistri stradali. La relazione presentata da A. Spinelli alla giornata di studio organizzata a Campi Bisenzio il 30 marzo 2012

30 Aprile 2012
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Preliminarmente ritengo opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), il rilievo degli incidenti stradali costituisce uno dei servizi di polizia stradale il cui espletamento, prescindendo dagli esiti degli eventi, che talvolta non possono essere conosciuti nell’immediatezza del fatto, spetta agli organi di cui al successivo articolo 12.

Dall’esame combinato del citato articolo 11 e dall’articolo 55 del codice di procedura penale, si evince che l’organo di polizia, quando interviene sul luogo di un incidente stradale, svolge specifiche funzioni di polizia stradale alle quali si aggiungono, nel caso in cui l’evento integri l’ipotesi di reato di cui agli articoli 589 e 590, funzioni di polizia giudiziaria.

Ma qual è lo scopo dell’intervento del rilevamento e dei successivi accertamenti?

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