Si rammenterà come
l’articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come introdotto
dall’articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, dispone che, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, debbano essere effettuate esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 372, comma 2, del regolamento già aveva demandato ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, in quanto attività potenzialmente pericolosa. Inoltre, il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, recante «disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio», in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla medesima legge 120/2010 nell’articolo 115 (commi da 2-bis a 2-septies), ha previsto che parte delle esercitazioni di guida per la formazione iniziale obbligatoria presso l’autoscuola, al fine del conseguimento dell’autorizzazione alla guida accompagnata, debbano essere effettuate in condizioni di visione notturna, su strade extraurbane o su autostrade. In particolare, l’articolo 9, comma 1, del predetto decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213, ha disposto che il candidato che presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore età, già titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, è esonerato, tra l’altro, dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 122, comma 5-bis, del codice della strada. Per l’attuazione di tali disposizioni,
l’articolo 11-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano disciplinate le condizioni alle quali il minore, nell’esercizio della guida accompagnata, ovvero il titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, possono esercitarsi in autostrada o su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna, prescrivendo che ai predetti conducenti sia fatto divieto di circolare in autostrade con carreggiate a tre o più corsie impegnando altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata e che al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida sia fatto divieto di trasportare un passeggero diverso dalla persona in funzione di istruttore, al di fuori delle ipotesi di esercitazione con veicolo di un’autoscuola.
Da queste disposizioni di massima è nato
il decreto in commento…
Continua a leggere
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento