Condivido – e tralascio di ripetere per ovvi motivi le relative motivazioni – le considerazioni proposte dai due colleghi, ancorate, entrambe, ad una più adeguata e sistematica lettura delle norme di riferimento e, soprattutto, alla corretta proiezione operativa da consegnare alla sentenza della Corte Costituzionale 308/1999 che attribuisce alla maggiorazione di che trattasi vera e propria natura sanzionatoria “aggiuntiva”.
Condivido infine le perplessità sollevate da Stefano Maini sulla estensibilità degli approdi conseguiti alla procedura tramite ingiunzione fiscale che diverrà dal 1.1.2013 (o chissà mai quando) unico strumento di veicolazione della pretesa di legittima aggressione del patrimonio del trasgressore da parte dell’ente creditore.
Sul punto però, anche perché implicitamente chiamato cortesemente in causa, ritengo di poter provare ad offrire un mio personale contributo.
E’ indubbio che la diversità letterale dell’articolo 27 legge 689/81 – ove si parla solo di ruolo –,la oggettiva difficoltà di intraprendere un terreno ermeneutico in analogia – data la qualifica di sanzione da attribuire alla maggiorazione in considerazione con lo spauracchio della lesione del principio di legalità – e, da ultimo, la spasmodica volontà di qualche nostro referente politico di poter trovare qualcosa di concreto con cui aggirare sia il “mortale” meccanismo di determinazione degli interessi per ritardato pagamento di cui l’articolo 27 legge 689/81 sia quello, ancor più “mortifero”, dell’articolo 389, comma 2 reg es. in materia di pagamenti parziali conducono l’interprete verso approdi fortemente cautelativi, tuzioristici e, tutto sommato, formalmente corretti che optano per una inestensibilità delle disposizioni in osservazione alla procedura tramite ingiunzione fiscale. E chi scrive, partendo proprio da quei presupposti, pur nutrendo riserve, ha sempre privilegiato tale conclusione…
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