Nuove indicazioni del Ministero in materia di pagamento a mani dell’agente e di versamento della cauzione. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

2 Aprile 2012
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A riprova che le interpretazioni ministeriali possono essere anche sbagliate (1), come si è dimostrato in passato e che, di conseguenza, è necessario un minimo di spirito critico nell’accoglierle, ancorché si ritenga che la funzione di coordinamento del Ministero dell’interno nei confronti degli organi di polizia stradale sia irrinunciabile, la circolare che si esamina ha rivisto le istruzioni a suo tempo impartite per l’applicazione dell’articolo 202, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (2) in materia di riscossione immediata di talune sanzioni e prestazioni di garanzia.

Si ricorderà come l’articolo 37 della legge 120/2010 avesse aggiunto una variante nello schema del pagamento in misura ridotta, in passato rigidamente ancorato, salve le ipotesi dell’articolo 207, all’impossibilità o, quantomeno, alla mancanza di una espressa previsione, dell’obbligo di effettuare il pagamento in misura ridotta direttamente su strada.

Con la modifica all’articolo 202 è stata creata una variante molto simile a quanto già previsto dall’articolo 207 del codice della strada, riguardo al pagamento obbligatorio a mani dell’accertatore per le violazioni commesse con veicoli immatricolati all’estero.

Secondo i nuovi commi dell’articolo 202, per talune violazioni commesse dai conducenti titolari di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose (3), quando si tratta di violazioni degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, il pagamento della sanzione deve avvenire immediatamente a mani dell’agente, il quale fa menzione del pagamento nel verbale e consegna la somma al Comando o ufficio di appartenenza. Il trasgressore può, per non precludersi la via del ricorso, versare una cauzione pari alla metà del massimo della sanzione e questo dato letterale pareva escludere la possibilità di interpretazioni diverse, ma il Ministero dell’interno aveva dato una diversa lettura alla disposizione relativa alla cauzione, con la circolare N. 300/A/5357/11//101/3/3/9 del 15 giugno 2011 di cui segue lo stralcio di interesse…

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