Secondo un’interpretazione seguita da molte prefetture, perché si possa verificare la circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente è necessario che il provvedimento sia stato notificato al titolare del documento. Pertanto, fino a che l’interessato non è formalmente a conoscenza dell’applicazione della sanzione accessoria da parte della prefettura, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, risponderà solamente della violazione prevista dall’articolo 216, comma 6, per aver circolato nel periodo in cui la patente era ritirata.
Pur prendendo atto di tale indirizzo all’epoca maggioritario, per onestà intellettuale ho sempre sostenuto una diversa interpretazione che si discosta da quella che è stata, almeno si ad oggi, la dottrina maggioritaria, nonché dall’orientamento giurisprudenziale di massima e che in verità ho sempre ritenuto sostenibile sia per rigore interpretativo, oltre che per l’effettività dell’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 218 del codice della strada.
All’epoca del convegno di Riccione del 2004, in occasione della mia relazione sulle sanzioni accessorie sostenni infatti la mia tesi che oggi, almeno così mi pare, sembra percorsa anche dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza che si pubblica. Curiosamente, anche il percorso argomentativo e i richiami giurisprudenziali sono pressoché gli stessi che nel 2004 avevo proposto durante la mia relazione alla quale, ovviamente, mi rifaccio…
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