La sentenza in esame si cala nel solco di un ormai copioso indirizzo della Cassazione, convalidato dalle sezioni unite (Corte di Cassazione Sezioni unite civili 6/6/2007 n. 13226; Pres. Carbone, Est. Triola) a seguito di un contrasto giurisprudenziale poi composto a favore della tesi secondo la quale il provvedimento del prefetto, stante la sua natura cautelare, deve essere adottato in un termine ragionevole.
La Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Civile sez.II 26/9/2007 n. 19955) si è occupata della questione del termine entro il quale il provvedimento in discussione debba essere adottato, in difetto di specifica disposizione normativa, richiamandosi alla citata sentenza resa a sezioni unite e accogliendo le tesi già prospettate in passato (Cass. 15.4.05 n. 7813 e 2.11.04 n. 21048) ha ritenuto che il provvedimento sia da considerare illegittimo ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione della sua funzione cautelare, alla quale la legittimità della sua adozione è ontologicarnente collegata; nella fattispecie esaminati, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto congruo il termine di tre mesi dal sinistro per l’irrogazione della sospensione prefettizia.
Solo l’immediatezza dell’intervento cautelare è idonea a legittimare l’esercizio del potere da parte del prefetto, altrimenti si avrebbe una duplicazione di procedimenti, uno amministrativo ed uno giudiziario, non giustificabili diversamente…
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