Ebbrezza e sanzioni in caso di sinistro. Concetto di incidente stradale in caso di fuoriuscita dalla strada senza coinvolgimento di terzi. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

20 Febbraio 2012
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Una delle novità degli ultimi anni, nelle molteplici riformulazioni dell’articolo 186 del codice della strada, nonché dell’articolo 187,  è costituita dalla previsione (articolo 186, comma 2-bis e 187, comma 1-bis) (1), nel caso in cui il conducente che abbia provocato un incidente stradale, della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (in precedenza era di 90 giorni), la cui corretta applicazione richiede queste precisazioni:

– in caso di ebbrezza lieve (sanzione amministrativa) si procede a fermo amministrativo per 180 giorni in conformità all’articolo 214 n.c.d.s. per tutte le categorie di veicoli;

– in caso di ebbrezza media (sanzioni penali), con l’introduzione del nuovo articolo 224-ter che regola dal 13 agosto 2010 l’applicazione delle sanzioni amministrative del fermo e della confisca accessorie a sanzioni penali, si procede ad eseguire il fermo per veicoli diversi da ciclomotori e motoveicoli (consistente nel fermo provvisorio per giorni trenta ai sensi dell’articolo 224-ter), mentre per tali veicoli (ciclomotori e motoveicoli) si procederà (anche) a sequestro ex articolo 213 comma 2-sexies;

– in caso di ebbrezza grave si procederà a sequestro-confisca per ogni categoria di veicolo, ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lettera c).

Inoltre, le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 186 e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate. Infine, se il conducente ha provocato un incidente stradale ed è trovato positivo all’alcol con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero è in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, oltre alla confisca del veicolo è soggetto alla revoca della patente o del CIGC quando si tratta di ciclomotori…

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