Con l’articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il legislatore ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica l’obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97 del codice della strada, secondo il calendario da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; il comma 3 del predetto articolo 14 ha fissato in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima (13 agosto 2010), il termine ultimo entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista, sanzione che si applicherà, quindi, decorso detto termine.
Per consentire la sostituzione dei contrassegni con le targhe prescritte dall’articolo 97 del codice della strada, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 aprile 2011, n. 76, recante “Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori”, con il quale sono state fissate scadenze dilazionate per consentire la razionalizzazione del rilascio dei nuovi documenti, al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti. Il calendario è riassunto dallo schema che segue…
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