Di nuovo sulla competenza territoriale della Polizia Municipale. Nota a margine della sentenza della Cassazione civile sez. II, 18 ottobre 2011, n. 21523. L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

8 Febbraio 2012
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Ancora oggi, a distanza di anni, viene riproposta la questione relativa alla competenza territoriale della Polizia Municipale quando opera fuori dai centri abitati o su strade di proprietà di enti diversi.La Corte di Cassazione da sempre ha confermato la competenza della Polizia Municipale su tutto il territorio del Comune dal quale essa dipende (o dell’entità territoriale allargata alle Unioni dei Comuni o alle altre forme consociate), a nulla rilevando né la classificazione geometrica e funzionale delle strade interne al territorio (urbana di scorrimento, etc.), né la loro classificazione amministrativa in base alla proprietà o al collegamento garantito (comunale, provinciale, statale, etc.). Inoltre va ricordato, ma solo per mero tuziorismo, che i tratti di strada statale, regionale o provinciale correnti all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono classificati come strade comunali, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del codice della strada.

La Cassazione civile, sez. II, ha dato continuità a un consolidato indirizzo con la sentenza del 18 ottobre 2011, n. 21523, da ultimo ripetendo per l’ennesima volta (testuale) che “Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato”.

In proposito ha osservato che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3 “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”. L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria “le guardie dei comuni”, con competenza “nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”.Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il “personale che svolge servizio di polizia municipale”, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lettera b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959.In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali “nel territorio di competenza”. Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost., sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale “ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza”, ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che “i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse”…

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