L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Lavoro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2012, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono anche autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.
Pertanto, dal 1° Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere dunque in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Il DVR dovrà essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché il medico competente e dovrà essere obbligatoriamente tenuto presso il luogo di lavoro.
L’azienda che detenesse al 1 Giugno 2013 l’autocertificazione dei rischi e non avesse provveduto all’aggiornamento, incorrerà nella sanzione piena per “omessa Valutazione dei Rischi” (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400).
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