Le indicazioni del Ministero sulle sanzioni applicabili per chi circola con veicolo sequestrato o sottoposto a fermo.
Consulta l’approfondimento a cura di G. Carmagnini

3 Febbraio 2012
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Prendendo atto di un recente, quanto ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Ministero dell’interno ha diramato la direttiva N. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25 gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del codice della strada, sintetizzando l’interpretazione proposta dai giudici di legittimità in merito al caso di veicoli sorpresi a circolare mentre si trovano ancora sottoposti alla sanzione accessoria amministrativa del fermo o alla misura conservativa del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa.

Per quanto concerne la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, il conducente risponde della violazione dell’articolo 213, comma 4, che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, determinerà l’unica sanzione applicabile, in quanto norma speciale rispetto all’articolo 334, anche quando alla guida si trovi lo stesso custode, mancando nell’articolo 213 una clausola di salvezza a favore dell’articolo 334 del codice penale. Tuttavia, nel caso in cui la violazione si concretizzi non solo nella semplice circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, ma sia evidente la volontà del custode di distruggere, ovvero disperdere il veicolo o comunque sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca, oltre alla sanzione prevista dal codice della strada, troverà applicazione la sanzione penale in concorso con quella amministrativa…

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