Ha fornito una chiara risposta la Circolare MIT n. 2/2012/TSI Prot. 5544 del 29/02/2012, laddove prevede che “qualora, si verifichi l’ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo – e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso – le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo.
Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati.
È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico carro attrezzi.
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