1. La materia della sicurezza urbana di cui all’art. 54 t.u.e.l. deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini. E sulla possibilità di ammettere un potere atipico di ordinanza, sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, si è rimarcato il contrasto di un simile potere con gli art. 23, 97, 113 Cost. , e più, in generale, con tutte le disposizioni della Costituzione contenenti riserve di legge a garanzia di diritti fondamentali. Diversamente opinando, verrebbe ad attribuirsi ai Sindaci in via ordinaria il potere di incidere su diritti individuali in modo totalmente indeterminato e sulla base di presupposti molto lati, suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Conclusione che ormai può dirsi definitivamente consolidata per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2011 che ha concluso che la norma in esame, “nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali di Governo, non limitati ai casi contingibili ed urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o dare previsti in via generale dalla legge”. Ed ha altresì accertata la violazione, sempre della stessa norma censurata, dei principi contenuti nell’art. 97 e nell’art. 3 primo comma della Costituzione.
2. È illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, ha vietato ad una associazione sportiva dilettantistica lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva e ricreativa all’interno dei locali di proprietà comunale concessi in locazione, revocando altresì l’autorizzazione per l’utilizzo dei locali, a seguito di segnalazioni anonime circa l’assunto di un uso improprio dei locali in uso e degli accertamenti del Comando di Polizia Municipale. In particolare, non può assolutamente porsi in dubbio che la dichiarata finalità di “evitare l’uso improprio dei locali comunali” sull’assunto che “potrebbe comportare problemi di sicurezza ed igienico-sanitari”, non integrano, di certo, le condizioni in presenza delle quali possa giustificarsi l’uso dell’ eccezionale potere di ordinanza di cui all’art. 54 t.u.e.l., potendosi nella specie farsi ricorso ai normali mezzi di tutela apprestati dall’ ordinamento giuridico. Né gli accertamenti disposti dall’amministrazione risultano corroborati da una adeguata attività istruttoria finalizzata all’accertamento dell’effettivo e concreto stato di pericolosità ed anti igienicità del locali.
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