Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta.
La ratio della norma è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito. In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione di licenze taxi di un concorrente che abbia trasferito una licenza già posseduta, anche nel caso in cui siano trascorsi oltre cinque anni tra la data del trasferimento della originaria licenza e la domanda di partecipazione alla selezione.
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