Ordinanza del sindaco limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio dopo il c.d. “decreto salva Italia”. TAR Veneto, Venezia sez. III, 19/1/2012 n. 33

24 Gennaio 2012
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Va sospesa l’efficacia dell’ordinanza sindacale limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio, considerato che il danno derivante alla società ricorrente dalla chiusura dell’attività di vendita al pubblico i giorni di domenica ha i requisiti della estrema gravità ed urgenza, tale da non poter attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, prevista per il giorno 22 febbraio 2012; inoltre, comparando il danno derivante ai vari interessi coinvolti, appare prevalente quello derivante agli esercizi strutturati per l’apertura anche domenicale e alla relativa clientela.
Ad un primo sommario esame ed inaudita altera parte, il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all’appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all’applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie; competenza e principi che – dopo l’emanazione del D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l’art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra l’altro, che le attività commerciali siano svolte senza il limite dell’ “obbligo della chiusura domenicale” (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11).

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