Considerazioni a margine dell’ordinanza della Corte Costituzionale 12/12/2011 n. 335
Sarebbe stato interessante conoscere il pensiero della Corte Costituzionale riguardo al disallineamento che si crea tra il termine per il pagamento in misura ridotta e quello per la proposizione del ricorso nel periodo di sospensione nel periodo feriale. In verità è pacifico che la sospensione riguarda solo i termini processuali e quindi non si applica agli altri termini, come quelli imposti per la notifica dei verbali, ovvero per il pagamento in misura ridotta, o per la presentazione del ricorso amministrativo. Purtroppo il remittente, come spesso accade, non ha ben precisato il motivo concreto che avrebbe determinato la rilevanza della questione.
La sospensione dei termini nel periodo feriale stabilita dalla legge n. 742 del 1969 è, quindi, di carattere tassativo e riguarda solo i termini processuali. Con riguardo ai termini per la notifica dei verbali, infatti, la Cassazione ha precisato che “la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969, riguarda – secondo l’espressa indicazione dell’art. 1 – i termini processuali relativi alle giurisdizioni, ordinaria ed a quelle amministrativa…
Continua a leggere l’approfondimento a cura di G. Carmagnini
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