Diritto di accesso agli atti di denuncia di reato all’autorità giudiziaria
TAR Lombardia Milano sez. III, 21/11/2011 n. 2810

15 Dicembre 2011
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1. Non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all’accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all’autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, l. n. 241 del 1990” (Cons. Stato, sez. VI, 9.12.2008, n. 6117). Non possono, infine, invocarsi per limitare il diritto di accesso le norme che disciplinano l’attività del p.m., posto che l’operatività di siffatte disposizioni rimane confinata nell’ambito del giudizio penale e non può valere a limitare diritti esterni alla dinamica di tale processo, come quello alla ostensione degli atti formati o detenuti dalla p.a., se non nei limiti in cui ciò sia espressamente previsto dal legislatore.
2. È illegittimo il diniego di accesso ad un atto di denuncia presentato da una pubblica amministrazione alla Procura della Repubblica, riguardante reati che sarebbero stati commessi dall’impresa istante nell’esecuzione di un contratto di appalto, considerato che ai sensi dell’art. 329 c.p.p. sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Pertanto non ogni documento acquisito al fascicolo delle indagini preliminari rimane soggetto al vincolo del segreto ma solo alcuni atti specificamente indicati dal legislatore fra i quali non rientrano le denunce presentate da comuni cittadini o da funzionari pubblici che non svolgano funzioni di p.g. 

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