Il Ministero
si esprime su una serie di questioni relative all’apertura dei passi carrabili. Se la strada privata è di uso pubblico, la competenza al rilascio della relativa autorizzazione per l’apertura del passo carrabile è di competenza del comune. Infatti, ai sensi dell’articolo 120 del regolamento del codice della strada, in relazione al segnale di passo carrabile, dispone che “Per le strade private, aperte al pubblico transito, l’autorizzazione è concessa dal Comune”. Ovviamente, sempre a condizione che la strada, seppure di proprietà privata, sia aperta all’uso pubblico, una volta autorizzato il passo carrabile e apposto l’apposito segnale, ne è richiesto il rispetto ai sensi dell’articolo 158 del codice della strada e vi è l’obbligo di intervento da parte degli organi di polizia stradale in caso si sosta davanti allo sbocco dell’accesso, con verbalizzazione della violazione e applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo.
Diversamente, se la strada è privata e non di uso pubblico, non vi è alcuna competenza del comune e degli organi di polizia stradale per gli accessi che su di essa s’immettono…
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