La disciplina relativa alla collocazione di mezzi o impianti pubblicitari lungo le strade è contenuta in più disposizione di legge: fra queste il codice della strada, con relativo regolamento di esecuzione, il D.Lgs 5071993, con relativi i regolamenti comunali che ne dettagliano i contenuti ed il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cosiddetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
L’articolo 49 di tale norma, in via generale, vieta la collocazione o l’affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
Tuttavia il loro collocamento o l’affissione possono anche avvenire ma solo se autorizzati dal soprintendente e sempre che non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.
Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce un divieto generale di collocazione di cartelli o altri mezzi di pubblicità lungo le strade che si trovano nell’ambito o in prossimità dei beni o aree tutelate.
Viene fatta salva l’ autorizzazione rilasciata ai sensi del codice della strada, previo parere favorevole della soprintendenza, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
Fatte queste premesse relative al codice dei beni culturali ed ambientali vale ora la pena analizzare le possibili sfere di “interferenza” fra il codice della strada ed il D.Lgs 507/1993.
La disposizione in materia di pubblicità stabilisce che il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento, per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Inoltre precisa che, con il medesimo provvedimento, l’ente locale detta le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie, in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Risulta evidente che in questo contesto, caratterizzato dalla presenza di norme concorrenti, sia del tutto naturale porsi il problema dell’ individuazione della sanzione specifica, punitiva della collocazione di impianti pubblicitari abusivi .
La sentenza della seconda sezione civile della Corte di cassazione n° 15302, depositata in data 12/07/2011, è utile a chiarire i diversi ambiti di applicazione delle due discipline.
All’esame degli ermellini” è giunta la sentenza del Giudice di Pace (GdP) di Mestre, con la quale era stata archiviata un’ordinanza – ingiunzione di pagamento per la violazione dell’art. 35 del “regolamento comunale della pubblicità del comune di Venezia…
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