Una signora è investita da un ciclomotore mentre attraversa la strada e cita in giudizio la compagnia assicuratrice del mezzo investitore.
La compagnia di assicurazione convenuta si è costituita e ha contestato la responsabilità del conducente del ciclomotore ritenendo che la causa dell’investimento era da addebitare alla condotta della danneggiata che si era immessa nel flusso della circolazione stradale in un punto in cui l’attraversamento non era autorizzato, comparendo all’improvviso sulla sede stradale, oltrepassata la linea delle auto ferme in sosta al margine della carreggiata; ha dedotto, inoltre, che il conducente del ciclomotore stava viaggiando a velocità molto contenuta, mantenendo la sua destra, tanto che anche dopo il contatto con il pedone non aveva perso l’equilibrio.
L’investimento da parte del ciclomotore è evento non contestato e risulta dalla dichiarazione del conducente del mezzo raccolta dagli agenti di polizia municipale intervenuti nell’immediatezza del fatto.
Non ci sono stati testimoni oculari dell’accaduto e i convenuti, la proprietaria del veicolo perché rimasta contumace, la compagnia di assicurazione costituita perché l’agente di polizia municipale che ha indicato come testimone, sentito in udienza, non ha potuto che confermare il contenuto del verbale redatto in occasione del suo intervento e prodotto dalla convenuta senza null’altro aggiungere, non hanno dimostrato fatti relativi alla condotta di guida del ciclomotore o al comportamento della vittima tali da consentire di ritenere superata la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1 c.c…
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