Nove interessanti e utili domande relative al nuovo rito per il contenzioso in materia di codice della strada
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

12 Ottobre 2011
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Un’abbonata, particolarmente preparata ed esperta in materia, tanto da aver già affrontato le nuove disposizioni in una recente quanto interessante relazione, ci offre l’occasione di un confronto su alcune questioni aperte relative al nuovo rito che disciplina il contenzioso giurisdizionale in tema di ordinanze ingiunzioni di pagamento per sanzioni amministrative, ovvero di ordinanze di confisca amministrativa o di verbali per violazioni previste e punite dal codice della strada.
Occorre dire che la materia è nuova nella sua configurazione “tripartita” tra codice della strada, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e codice di procedura civile per le controversie in materia di lavoro. Pertanto, le risposte sono mutuate in parte da quella giurisprudenza relative al rito speciale in materia di lavoro, cercando un punto di incontro con la nuova disciplina, senza avere la pretesa di risolvere questioni che dovranno confrontarsi con il diritto vivente a partire dal 6 di ottobre del 2011.
Tentiamo di affrontare queste domande, con la dovuta modestia, dando atto che alcune delle risposte erano già state proposte all’interno degli approfondimenti già pubblicati dallo scrivente in questo servizio.

1. Il termine di 10 giorni per il deposito dei documenti previsto dall’art. 7 c.7 del decreto può ancora considerarsi ordinatorio?

Come già disponeva l’articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Pertanto, stante il richiamo alle norme processuali del rito del lavoro, l’amministrazione deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione deve avvenire mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio; inoltre, il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare. Pertanto il termine speciale può definirsi ordinatorio o perentorio quanto agli effetti a secondo che si consideri disposizione speciale ed esaustiva, ovvero che si richiami gli effetti di decadenza indicati nell’articolo 416 del codice di procedura civile. Prudentemente, direi che converrà attenersi a quest’ultima interpretazione, in quanto la previsione di decadenza che deriva dall’articolo 416 citato non pare contrastare con la norma speciale, che nel disporre il termine di 10 giorni per il deposito dei documenti espressamente indicati dall’articolo 7, comma 7 del d.lgs. 150/2011 non prevede direttamente alcuna comminatoria di decadenza, ma costituisce una mera elencazione dei documenti di cui il giudice può ordinare il deposito. Ovviamente, in caso di ritardo nel deposito di detti documenti, salvo richiederne l’ammissione in caso di eccezione, si sosterrà la tesi della ordinatorietà del termine speciale, in quanto disposizione speciale per il mancato rispetto della quale non è prevista la decadenza applicabile al deposito di altri documenti ai sensi dell’articolo 416. Vedi la risposta al quesito n. 3.

2. Essendo un calcolo a ritroso se cade in giorno festivo deve essere anticipato al I giorno antecedente non festivo?

Quanto al computo del termine a ritroso, non trattandosi di termini liberi, non deve essere considerato il giorno dell’udienza, mentre si considera il decimo giorno anteriore all’udienza. Pertanto se l’udienza è fissata per il 15 settembre, il deposito della memoria difensiva e della documentazione contenente gli elementi indicati dall’articolo 416 del codice di procedura civile, deve avvenire entro il 5 settembre. Vale a dire che, nel computo dei termini a ritroso, il giorno dell’udienza va considerato come il dies a quo e il decimo giorno antecedente a quello dell’udienza il dies ad quem, per cui il dies a quo non si computa nel termine, mentre va computato il dies ad quem (in senso conforme Cassazione civile sez. lav., 23 febbraio 1998, n. 1926 – Cassazione civile sez. lav., 3 gennaio 1995, n. 26)…

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