Il ricorrente lamentava semplicemente il vizio di ultrapetizione del giudice di pace, poiché, senza che ciò fosse stato oggetto di specifica richiesta da parte dell’amministrazione convenuta, si vedeva aumentare la sanzione sino quasi al massimo edittale. La Cassazione, invece, andando anche oltre la doglianza del ricorrente, ha ritenuto che l’amministrazione avesse cristallizzato la propria pretesa con riferimento alla indicazione del fatto materiale oggetto di contestazione ed al tipo ed alla misura della sanzione irrogata, per cui il giudice dell’opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall’opponente, ridurre la sanzione, non potrebbe, invece, aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo.
I Giudici hanno pertanto ignorato che la questione affrontata aveva riguardato un verbale di contestazione, dove la sanzione è determinata per legge e non dall’amministrazione, in quanto, trattandosi di violazione per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’obbligato è ammesso a pagare il minimo edittale e alcuna eccezione può essere determinata dalla discrezionalità della pubblica amministrazione, chiamata, invece, ad individuare l’entità della sanzione solo nei casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, ovvero quando rigetta il ricorso. Inoltre, essendo stato impugnato il verbale ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada, la Corte di Cassazione non ha tenuto conto che nel testo all’epoca vigente, la disposizione che regola il ricorso avverso il verbale disponeva già che in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione dovesse assegnare all’amministrazione…
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