Alterazione dei verbali e riduzione delle somme a titolo di sanzioni in esso previste – non sempre tale condotta è sanzionabile penalmente, se connotata da una mancanza di interesse diretto, dalla occasionalità del fenomeno, dalla grossolanità dell’intervento e dall’intento di ricondurre a sostanziale giustizia un’applicazione eccessivamente rigorosa della norma da parte degli ausiliari, assumendo rilievo l’elemento psicologico dei reati di falso e l’assenza del dolo intenzionale nel reato di abuso d’ufficio.
Cassazione sez. V Penale, 1/8/2011 n. 30431
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