L’affidamento diretto, derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento comunitario e nazionale, che impongono alle amministrazioni pubbliche il ricorso a procedure di evidenza pubbliche informate a logiche concorrenziali, non trova fondamento nelle norme richiamate dall’appellante, ossia l’art. 19, comma 2, e l’art., 57, comma 5, lettera a) del codice dei contratti pubblici.
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