2. Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, se la fede privilegiata non si estende né agli apprezzamenti del pubblico ufficiale né alle sue valutazioni e deduzioni (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2011, n. 2541), tali elementi non sono comunque privi di valore probatorio, in quanto possono fornire elementi presuntivi idonei a fondare la decisione ove siano gravi, precisi e concordanti (Cons. Stato, sez. I, 8.1.2010, n. 250), ragion per cui tali rapporti conservano un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (TAR Lazio, sez. III, 29.3.2005, n. 2163; TAR Campania, Napoli, sez. III, 17.9.2010, n. 17438). Ne consegue che le valutazioni e le deduzioni in tal modo svolte dai pubblici ufficiali possono essere confutate nella loro consistenza solo attraverso l’allegazione di circostanziate deduzioni di senso contrario (Cons. Stato, sez. VI, 24.9.2010, n. 7129), fornendo a tal fine prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice (TAR Lazio, Roma, sez. III, 3.11.2010, n. 33138).
3. Per accertare se sussistono o meno i presupposti per la decadenza di un permesso di costruire o di una concessione edilizia l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edificatorio programmato ed autorizzato, all’evidente scopo di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione di procedere alla realizzazione dell’opera assentita (TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 29.3.2011, n. 193). In ordine alla decadenza dalla concessione edilizia per mancato inizio dei lavori nel termine prefissato, la qualificazione delle opere da ritenersi come valido inizio dei lavori presuppone infatti che le opere realizzate devono essere finalizzate alla realizzazione del manufatto oltreché avere una certa consistenza, dovendosi così escludere che possano costituire inizio dei lavori quelle opere solo fittiziamente eseguite e che, perciò stesso, non evidenziano l’esistenza di una concreta voluntas aedificandi da parte del titolare della concessione edilizia (TAR Toscana, sez. III, 17.11.2008, n. 2533). Deve trattarsi, in altre parole, di un inizio serio e significativo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28.4.2010, n. 4170; Cons. Stato, sez. V, 29.11.2004, n. 7748; Cons. Stato, sez. V, 29.11.2004, n. 7748). Di conseguenza, l’accertamento del tempestivo inizio dei lavori deve basarsi non solo sulla quantità e qualità delle opere realizzate, ma soprattutto sulla loro idoneità a dimostrare la reale volontà del concessionario di dare corso all’opera autorizzata (TAR Puglia Bari, sez. II, 5.5.2010, n. 1731; Cons. Stato, sez. IV, 18.6.2008, n. 3030).
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