Il rito applicabile ai ricorsi giurisdizionali in materia di sanzioni amministrative con l’entrata in vigore della riforma. La seconda parte dell’approfondimento a cura di G. Carmagnini

22 Settembre 2011
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Le disposizioni applicabili, inapplicabili e speciali – gli effetti sul nuovo rito
In materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento o all’ordinanza che dispone la sola confisca amministrativa si applica il rito che disciplina le controversie in materia di lavoro, in quanto applicabile e salvo quanto espressamente escluso dall’articolo 2 del nuovo decreto legislativo (di seguito, decreto), ovvero salvo quanto previsto in via speciale dall’articolo 6 del medesimo decreto.
L’articolo 413 del codice di procedura civile, riguardo il giudice compente, non si applica in quanto così dispone l’articolo 2 del decreto legislativo, poiché la competenza è dell’autorità giudiziaria ordinaria (articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal decreto), vale a dire il giudice di pace competente in ragione del luogo dove la violazione è stata commessa (articolo 6, commi 2 e 3 , del decreto). La competenza è invece del Tribunale per determinate materie (5) tassativamente indicate dallo stesso articolo 6 del decreto, comma 4, ovvero in base al valore, oppure, infine, nel caso in cui sia prevista una sanzione amministrativa accessoria, salvi i casi espressamente esclusi (6) dal successivo comma 5.
Anche i termini per proporre il ricorso in opposizione all’ordinanza sono previsti dal decreto in via speciale e rimangono fissati in trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. I termini sono di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. Recependo gli indirizzi, ormai consolidati, espressi nel tempo dalla Corte Costituzionale, il comma 6 dell’articolo 6 del decreto prevede espressamente che il ricorso può essere proposto anche a mezzo del servizio postale. In ogni caso i termini per proporre ricorso sono perentori, in quanto a pena di inammissibilità, sempre ricordando che secondo la consolidata interpretazione della Consulta, la notificazione del ricorso deve considerarsi perfezionata per il ricorrente con l’affidamento del plico al soggetto deputato ad effettuarla nei modi di legge. In tal senso, l’articolo 149 del codice di procedura penale dispone che se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale e, nel caso in esame è lo stesso decreto che ne ammette la possibilità. L’ultimo comma dell’articolo 149, aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n.263 con decorrenza dal 1° marzo 2006, dispone espressamente che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 6 del decreto, l’inammissibilità del ricorso per la presentazione oltre i termini sopra indicati non potrà essere rilevata in limine litis con ordinanza (ricorribile in cassazione) come oggi previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo abrogato dal decreto, ma dovrà essere valutata alla prima udienza e la decisione di inammissibilità verrà adottata con sentenza che, in assenza di diverse statuizioni, sarà appellabile.
Quanto alla forma della domanda, il ricorrente deve seguire quanto previsto dall’articolo 414 del codice di procedura civile, che, oltre a ribadire che la domanda si propone con ricorso, ne elenca anche i contenuti. Pertanto, il ricorso deve contenere i seguenti elementi essenziali:
1) l’indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto é una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione…

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