Sul valore probatorio del risultato dell’esame del sangue e sulla necessità del rispetto del protocollo ministeriale
L’approfondimento a cura di G. Carmagnini

22 Agosto 2011
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Entrando nel merito della questione relativa all’attendibilità dell’esame del sangue effettuato presso l’ospedale, occorre sgombrare il campo da possibili equivoci, sempre ricordando come le sentenze di merito, come anche quelle di legittimità, possano riguardare singoli casi e non la generalità degli stessi e, soprattutto, come sia dannoso rifarsi alle interpretazioni spregiudicate offerte dalla stampa per un mero interesse mediatico. Mi riferisco, in particolare ad una recente vicenda locale, dove il giudice penale ha mandato assolto l’imputato perché il prelievo e la conservazione del campione di sangue prelegato con il consenso dell’indagato non erano stati effettuati secondo un protocollo che, a detta dello stesso giudice, il Comune di Prato avrebbe dovuto stipulare con l’ASL competente, alla stregua di quello che il Comune di Firenze avrebbe stabilito con l’ASL fiorentina.
Va detto in primo luogo che è del tutto privo di fondamento l’assunto che il Comune (e chissà poi perché il Comune e non la locale Questura, o il Comando dell’Arma o della Guardia di Finanza, o gli altri organi di polizia stradale/polizia giudiziaria) avrebbe dovuto stipulare un protocollo con l’ASL per determinare le modalità di assunzione e conservazione dei campioni di sangue, né si comprende il riferimento al protocollo che sarebbe intercorso tra il Comune di Firenze e l’ASL fiorentina, dato che alcuna norma di diritto positivo lo prevede, né pare sensato ipotizzare che ogni comune possa o debba ancor di meno dettare disposizioni di ordine tecnico/scientifico all’organo competente.
Se, invece, si volesse fare riferimento al protocollo siglato dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute, risalente al 2005, occorre rilevare in primo luogo che lo stesso non è previsto da alcuna norma positiva e, soprattutto, non riveste carattere normativo, ma solo indicativo, di mero indirizzo; inoltre, esso è rivolto, quanto alla procedura tecnico-scientifica alle stesse ASL cui compete, in maniera esclusiva, il prelievo, l’esame e l’eventuale conservazione di campioni di liquidi biologici e/o sangue prelevati. Infatti, solamente per il comma 3 dell’articolo 186 del codice della strada è richiesta l’emanazione di una non meglio precisata direttiva del solo Ministero dell’interno, mentre nulla è disposto per il caso del prelievo di sangue, in quanto caso eccezionale subordinato al consenso della persona indagata…

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