I privatisti e le autoscuole possono utilizzare ciclomotori e motocicli di potenza di almeno 35 kW per la prova pratica tesa al conseguimento del CIGC e della patente A con accesso diretto, anche se messi a disposizione da parte di terzi, previa loro autorizzazione certificata
L’approfondimento di G. Carmagnini

28 Luglio 2011
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Considerazioni a margine della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15/7/2011 prot. 21509: “Disponibilità dei veicoli sui quali sostenere la formazione e l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nonchè della patente di categoria A per accesso diretto”.

Facendo seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, con la previsione della prova pratica e la conseguente esercitazione alla guida, si è reso necessario fornire gli strumenti attuativi per consentire la piena applicazione della nuova disciplina. Per questo sono stati emanati il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 marzo 2011, n. 81 (1) e il decreto interministeriale 23 marzo 2011, n. 106 (2) entrambi pubblicati nella G.U. 30 marzo 2011, n. 73, nonché la circolare esplicativa 28 marzo 2011, prot. 10099/RU, e, infine, la circolare prot. 13647 del 2 maggio 2011, dove il Ministero ha stato precisato che il candidato privatista, se non è proprietario del ciclomotore con il quale intende effettuare la prova pratica…

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