Il DURC vale di più

Alberto Cuoghi 23 Settembre 2013
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Una delle tante novità apportate dal “DECRETO DEL FARE” – D.L. 69/2013 – riguarda l’estensione della validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). A partire dal 21 Agosto scorso il documento rimane efficace per 120 giorni sia per gli appalti pubblici sia per i cantieri privati. La validità è riferita solo all’aspetto temporale e non anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza compromettere la regolarità del pagamento dell’appalto.

Viene così modificato nuovamente dall’art 31 del DL 69/13 il quadro normativo del DURC, istituito in materia di appalti con il DLgs 276/2003.

La nuova disciplina prevede una strada per l’ambito pubblico ed una per quello privato. Vediamone alcuni tratti salienti.

 

APPALTI PUBBLICI:

  • Viene prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore per ogni fase dell’appalto come per esempio nell’aggiudicazione del’appalto,  per la stipula del contratto , per il pagamento degli stadi di avanzamento lavori ecc.
  • Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
  • Il DURC viene obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore tramite strumenti informatici ;
  • Nel caso in cui il DURC, acquisito d’ufficio, segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne trasferiscono il dovuto (secondo quanto indicato nel DURC) agli enti previdenziali, assicurativi e alle casse edili di competenza;

EDILIZIA PRIVATA:

  • Per i LAVORI IN ECONOMIA non deve essere richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia, ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile e senza il ricorso a imprese;
  • Sino al 31 dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni a partire dal 21 Agosto 2013, quelli rilasciati prima di questa data varranno ancora 90 giorni.

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