Viene così modificato nuovamente dall’art 31 del DL 69/13 il quadro normativo del DURC, istituito in materia di appalti con il DLgs 276/2003.
La nuova disciplina prevede una strada per l’ambito pubblico ed una per quello privato. Vediamone alcuni tratti salienti.
APPALTI PUBBLICI:
- Viene prevista l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore per ogni fase dell’appalto come per esempio nell’aggiudicazione del’appalto, per la stipula del contratto , per il pagamento degli stadi di avanzamento lavori ecc.
- Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;
- Il DURC viene obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore tramite strumenti informatici ;
- Nel caso in cui il DURC, acquisito d’ufficio, segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne trasferiscono il dovuto (secondo quanto indicato nel DURC) agli enti previdenziali, assicurativi e alle casse edili di competenza;
EDILIZIA PRIVATA:
- Per i LAVORI IN ECONOMIA non deve essere richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia, ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile e senza il ricorso a imprese;
- Sino al 31 dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni a partire dal 21 Agosto 2013, quelli rilasciati prima di questa data varranno ancora 90 giorni.
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