Pagamento del premio assicurativo ai fini della restituzione del veicolo

Quali sono le condizioni per la restituzione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo?

27 Settembre 2024
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Considerato il proliferare di diverse forme di pagamento per le assicurazioni dei veicoli (rate mensili, trimestrali, semestrali ed ultimamente anche polizze mensili senza la stipula di un contratto annuale), si chiede se in caso di violazione all’art. 193 codice della strada per poter procedere alla restituzione del veicolo sia tassativo pretendere almeno sei mesi di assicurazione pagata o sia possibile accettare anche polizze con contratti annuali ma pagamenti rateizzati inferiori ai sei mesi previsti.


Il Ministero dell’interno, ha fornito un parere (prot. n. 300/STRAD/1/13561.U/2023 del 18 aprile 2023) relativamente alle condizioni per la restituzione dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi di copertura assicurativa.

L’articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l’interessato, per ottenere la restituzione del veicolo, deve provvedere al pagamento in misura ridotta e corrispondere il premio di assicurazione per almeno 6 mesi.

A detta del Ministero, che fa sicuramente seguito a una prassi diffusa tesa anche a superare le difficoltà di coloro che chiedono la restituzione del veicolo, “la norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l’avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo”.

Come ulteriore motivo per sorreggere tale interpretazione, il Ministero fa riferimento al comma 3 dell’articolo 193, dove è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria nel caso in cui la copertura assicurativa venga riattivata nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901 del codice civile, per cui in tali casi la polizza semestrale esibita, avrebbe comunque una durata inferiore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza di dissequestro, ma di per sé tale premialità non pare in contrasto con il comma 4, atteso che la “riattivazione” della copertura assicurativa può essere effettuata anche con un nuovo contratto, ancorché con notevoli disagi per il contraente.

Comunque, alla luce di tali argomentazioni, per il Ministero “è ragionevole” (ma ragionevole non significa necessariamente corrispondente a diritto) “ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l’interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell’arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell’istanza di dissequestro e, quindi, se il contratto è annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito”. Di conseguenza, conclude il Ministero, “il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo”. Quindi, anche con un solo giorno residuo di effettiva copertura assicurativa.

Le argomentazioni del Ministero, tuttavia, appaiono in evidente contrasto con la ratio della norma, poiché se la violazione è accertata alla scadenza del sesto mese a cui fa riferimento il premio non pagato, con il pagamento della sanzione e del premio scaduto si dovrebbe procedere alla restituzione del veicolo con una copertura assicurativa residua anche di un solo giorno.

Di tale aspetto si è occupata, però, anche la Cassazione, la quale con ordinanza n. 39853 del 14 dicembre 2021, ha confermato le due sentenze di primo e secondo grado, del Giudice di pace e del Tribunale, che avevano rigettato il ricorso di un proprietario di un veicolo che era stato sottoposto a confisca nonostante il pagamento del premio assicurativo per sei mesi effettuato però a due mesi dalla scadenza.
I Giudici di legittimità, preso atto della “doppia conforme”, hanno confermato che “la “ratio legis, all’evidenza, ha una duplice finalità: 
1. Il sequestro del mezzo, costituente bene sul quale l’amministrazione può rivalersi per le spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché strumento sollecitatorio per il pagamento della sanzione, in misura ridotta, può cessare solo a soddisfazione avvenuta di garanzia e adempimento; 
2. Le ragioni di tutela degli interessi primari (assorbimento tramite assicurazione del rilevante rischio di danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore) posti a fondamento dell’obbligatorietà dell’assicurazione impediscono comunque la restituzione prima che l’interessato provveda a ripristinare l’assicurazione corrispondendo ‘il premio di assicurazione per almeno sei mesi”; quindi, lo scopo della norma non è quello di tutelare la continuità o il ripristino del contratto assicurativo (art. 1901 cod. civ.), ma ben diversamente di acconsentire alla ripresa della circolazione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi; opinando per assurdo nel senso auspicato dal ricorrente, ove lo stesso, trasgredendo la legge e costituendo fonte di pericolo per i terzi, abbia circolato senza copertura assicurativa fino al momento dell’accertamento per sei mesi meno qualche giorno, gli basterebbe pagare il solo premio semestrale, quasi del tutto consumato, per potere nuovamente circolare, assicurando la copertura anche solo di qualche giorno, così frustrando palesemente lo scopo della legge.”

Quindi, gli organi di polizia seguano le indicazioni ministeriali, anche perché l’applicazione della confisca è di competenza della Prefettura, ma senza rinunciare al vaglio critico di tale interpretazione sulla quale la Cassazione (e i giudici di merito) si trovano in netto contrasto. Semmai è opportuno fare presente alla Prefettura l’esistenza di questo contrasto e procedere secondo le indicazioni del soggetto competente ad adottare la confisca.

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